IL RETTORE 
 
  Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva  del  Ministero
dell'Universita' e della Ricerca scientifica e tecnologica; 
  Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 
  Visto lo Statuto di  Ateneo,  emanato  con  D.R.  n.  4957  del  28
novembre 2011 e ss.mm., ed in particolare l'art. 36; 
  Vista la delibera del 30 settembre 2014, con  la  quale  il  Senato
accademico, con il parere favorevole del Consiglio di amministrazione
espresso il 26 settembre 2014, ha  approvato  alcune  modifiche  allo
Statuto di Ateneo. 
  Vista la nota rettorale del 1° ottobre 2014, prot. 117317,  con  la
quale le predette delibere  del  Senato  accademico  e  Consiglio  di
amministrazione sono state trasmesse  al  Ministero  dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca, per i controlli di competenza; 
  Viste  le  note  di  riscontro   del   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca del 30 ottobre 2014, prot. 28082,  e
del 26 novembre 2014, prot. 29863; 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere all'emanazione  del  decreto
di modifica del suindicato Statuto; 
  Tutto cio' premesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il vigente Statuto dell'Universita' degli Studi di Catania  di  cui
in premessa e' modificato come segue: 
l'art. 6, comma 3, lett. f), e' modificato e sostituito dal seguente: 
    Spetta al rettore: 
      (...) 
      f)  curare  l'osservanza  di   tutte   le   norme   concernenti
l'ordinamento universitario ed esercitare  l'autorita'  disciplinare,
nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed  in  particolare
dall'art. 10 della legge n. 240/2010,  nei  confronti  del  personale
docente e degli studenti; 
l'art. 6, comma 5, lett. b), e' modificato e sostituito dal seguente: 
    L'elettorato attivo spetta: 
  (...) 
  b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato,  secondo
quanto stabilito  dal  regolamento  elettorale  di  Ateneo,  e  cioe'
corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al  voto,
con arrotondamento all'unita' superiore; 
l'art. 7, comma 2, lett. b) e c),  e'  modificato  e  sostituito  dal
seguente: 
    2. Il Senato accademico e' costituito con decreto del rettore  ed
e' composto da: 
  (...) 
  b)  diciotto  direttori  di  dipartimento,  eletti  secondo  quanto
stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei
dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori  di
dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui  il
numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori
delle altre componenti rimane invariato; 
  c) otto docenti, di cui quattro  professori  di  seconda  fascia  e
quattro ricercatori; 
l'art. 7, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente: 
    3. I docenti di cui alla lettera c) del  secondo  comma,  saranno
eletti con  le  modalita'  indicate  nel  regolamento  elettorale  di
Ateneo, il quale prevedera': 
  a)    l'elezione    prioritaria    dei    docenti    delle     aree
scientifico-disciplinari non rappresentate tra  quelle  di  afferenza
dei  direttori  di  dipartimento  e,  per  le  rimanenti   posizioni,
l'individuazione   di   non   piu'   di   un   docente    per    area
scientifico-disciplinare; 
  b) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona. 
l'art. 7, comma 7, e' modificato e sostituito dal seguente: 
    7. Fatto salvo quanto  previsto  per  il  rettore,  i  componenti
eletti del Senato accademico durano in carica quattro anni e il  loro
mandato e' rinnovabile per una sola volta. Il mandato degli  studenti
e dei rappresentanti  dei  docenti  che  siano  ricercatori  a  tempo
determinato, ha durata biennale ed e' rinnovabile per una sola volta. 
l'art. 8, comma 2, lett. b) e c),  e'  modificato  e  sostituito  dal
seguente: 
    2. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto  del
rettore ed e' composto da: 
  (...) 
  b) tre membri esterni, non  appartenenti  ai  ruoli  dell'Ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di  apposito
avviso pubblico, fra soggetti che abbiano  comprovata  competenza  in
campo gestionale ovvero in  possesso  di  una  comprovata  esperienza
professionale di alto livello, con  una  necessaria  attenzione  alla
qualificazione  scientifica  culturale.  Tali  membri,  inoltre,  non
devono  essere  portatori  di  interessi  in  conflitto  con   quelli
dell'Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica
nei  tre  anni  precedenti,  ne'  rivestirli  per  tutta  la   durata
dell'incarico. La scelta dei tre membri  esterni  e'  effettuata  dal
rettore nell'ambito di  una  rosa  di  nomi,  pari  al  doppio  delle
posizioni  da  ricoprire,  individuati  dal  Senato   accademico,   a
maggioranza assoluta  dei  suoi  componenti,  tra  coloro  che  hanno
partecipato all'avviso pubblico; 
  c)  quattro  docenti  dell'Ateneo  a  tempo  indeterminato   e   un
appartenente ai ruoli del personale  tecnico-amministrativo  a  tempo
indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra soggetti che abbiano
i requisiti di comprovata competenza in campo  gestionale  ovvero  di
comprovata esperienza professionale di elevato livello,  previsti  da
apposito  avviso  pubblico.   Il   Senato   Accademico   nomina   una
commissione, secondo quanto previsto  da  apposito  regolamento,  che
verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati; 
l'art. 11, comma 5, e' modificato e sostituito dal seguente: 
    5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto  di
lavoro a tempo determinato di diritto privato  di  durata  triennale,
rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale
e' determinato in conformita'  a  criteri  e  parametri  fissati  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze.
In caso di  conferimento  dell'incarico  a  dipendente  pubblico,  lo
stesso viene collocato in aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la
durata del contratto. 
l'art. 12, comma 8, e' abrogato. 
e' inserito il seguente art. 12-bis - Consulta degli studenti 
  1. La Consulta degli studenti  e'  organo  di  coordinamento  delle
rappresentanze degli  studenti  dell'Ateneo  e  di  raccordo  con  le
rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali. 
  2.  La  Consulta  esprime  pareri  obbligatori  su:  programmazione
triennale, bilancio, regolamenti riguardanti la didattica e i servizi
agli studenti, contribuzioni a carico degli studenti,  programmazione
di interventi relativi a servizi agli studenti, e ogni altra proposta
riguardante in  modo  esclusivo  o  prevalente  gli  interessi  degli
studenti. 
  3. La Consulta degli studenti e' composta dai rappresentanti  degli
studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e  da
un rappresentante per dipartimento e  struttura  didattica  speciale,
scelto nell'ambito della rappresentanza studentesca nei  Consigli  di
dipartimento e di struttura didattica speciale. 
  4. Modalita' di elezione e durata in carica dei  rappresentanti  di
dipartimento e di struttura didattica speciale sono disciplinate  dal
regolamento elettorale. Con regolamento interno sono disciplinate  le
modalita' di funzionamento e di organizzazione della Consulta. 
l'art. 14, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  3. Il  Dipartimento  ha  autonomia  finanziaria,  amministrativa  e
gestionale, nei limiti fissati  dallo  Statuto,  dai  regolamenti  di
Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento e' assegnato  personale
tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attivita' istituzionali,
coordinato da un  funzionario,  individuato  dal  Direttore  generale
sentito il Direttore del Dipartimento, che collabora con quest'ultimo
al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura. 
l'art. 15, comma 2, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  2. Il Consiglio di dipartimento e'  composto  da  tutti  i  docenti
afferenti al Dipartimento. Alle sedute  partecipano  con  diritto  di
voto i rappresentanti  degli  studenti,  di  cui  due  dottorandi  di
ricerca, nella misura del  15%  dei  componenti  del  Consiglio,  con
arrotondamento all'unita' superiore, e i rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo, nella  misura  di  un  quinto  del  personale
assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei  rappresentanti
degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per
arrotondamento all'unita' superiore. Le rappresentanze degli studenti
e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il  diritto  di
voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b)  e  d)
del presente Statuto. 
l'art. 16,  comma  1,  lett.  a),  e'  modificato  e  sostituito  dal
seguente: 
    La Commissione paritetica dipartimentale e' composta,  di  norma,
da: 
      a) sei docenti a tempo indeterminato eletti  tra  i  componenti
del Consiglio di dipartimento; 
l'art. 16, comma 3, e' abrogato. 
Art. 18, comma 4, lett. b),  d),  e)  f),  g),  h)  e'  modificato  e
sostituito dal seguente: 
  Il Coordinamento della Facolta' di Medicina e' composto da: 
  (...) 
  b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi  di
studio di area medica, in numero  pari  al  15%  dei  componenti  del
Coordinamento, con arrotondamento all'unita' superiore; 
  (...) 
  d) un rappresentante dei coordinatori  dei  dottorati  di  ricerca,
eletto tra i coordinatori dei dottorati di  ricerca  che  fanno  capo
alla Facolta'; 
  e)   tre   rappresentanti   dei   direttori   delle    Scuole    di
specializzazione,  eletti   tra   i   direttori   delle   Scuole   di
specializzazione che fanno capo alla Facolta'; 
  f) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo
unico che fanno capo alla Facolta'; 
  g) tre rappresentanti dei presidenti  dei  Consigli  dei  corsi  di
laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti  dei  Consigli
dei corsi di laurea e  di  laurea  magistrale  che  fanno  capo  alla
Facolta'; 
  h) quattro  docenti  eletti  tra  i  componenti  delle  Giunte  dei
Dipartimenti raggruppati nella Facolta'; in  sede  di  individuazione
degli eletti, verra' data precedenza ai ricercatori universitari  che
abbiano ottenuto voti. 
l'art. 19,  comma  1,  lett.  a),  e'  modificato  e  sostituito  dal
seguente: 
  (...) 
      a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti
dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facolta'; 
l'art. 20, comma 1, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  1. I Consigli dei corsi  di  studio  sono  costituiti  da  tutti  i
docenti, compresi quelli a contratto, che  tengono  insegnamenti  nel
corso, nonche' da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi
di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico,
in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso di studio,
con arrotondamento all'unita' superiore. 
l'art. 21, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  3. Il Consiglio della scuola di  specializzazione  e'  composto  da
tutti  i  docenti,  compresi  quelli   a   contratto,   che   tengono
insegnamenti presso la Scuola di  specializzazione,  nonche'  da  una
rappresentanza  degli  specializzandi  in  numero  pari  al  15%  dei
componenti  del  Consiglio  della  scuola  di  specializzazione,  con
arrotondamento all'unita' superiore, eletti con le modalita' previste
dal regolamento elettorale di Ateneo. 
l'art. 23, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  Alle  Strutture  didattiche  speciali  puo'   essere   riconosciuta
autonomia didattica, nonche' autonomia finanziaria, amministrativa  e
gestionale, nei limiti previsti dallo  Statuto,  dai  regolamenti  di
Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura  didattica  speciale  e'
assegnato  personale  tecnico-amministrativo  adeguato  alle  proprie
attivita' istituzionali, coordinato da  un  funzionario,  individuato
dal Direttore generale sentito il  Presidente  della  Struttura,  che
collabora  con  quest'ultimo  al  fine  di  assicurare  il   migliore
funzionamento della struttura stessa. 
e' inserito il seguente art. 23-bis - Scuola Superiore di Catania 
  1. La Scuola Superiore di Catania si  prefigge  di  valorizzare  il
rapporto tra la formazione e la  ricerca  scientifica  di  eccellenza
nonche' la collaborazione interdisciplinare. L'attivita' della Scuola
e' indirizzata alla ricerca e  allo  sviluppo  del  talento  e  della
qualita' dei propri allievi, garantendo un insegnamento che  promuova
le loro potenzialita' e capacita'  individuali  attraverso  l'impegno
dei docenti a seguire il percorso formativo e  la  crescita  di  ogni
allievo. La Scuola promuove la  collaborazione  internazionale  nello
svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e  culturali,  in
particolare nell'area del Mediterraneo, favorendo  la  mobilita'  dei
propri studenti e la partecipazione a progetti e a gruppi di  ricerca
internazionali. 
  2. L'accesso alla Scuola  Superiore  avviene  attraverso  selezioni
basate  esclusivamente  su  criteri   che   valorizzino   il   merito
individuale degli aspiranti. 
  3. La vita collegiale e' uno dei  principi  fondanti  del  progetto
didattico-scientifico della Scuola Superiore di Catania. 
  4. Le  attivita',  il  funzionamento  e  gli  organi  della  Scuola
Superiore sono disciplinati da apposito ordinamento. 
e' inserito il seguente art. 24-bis - Azienda agraria sperimentale 
  1. L'Azienda agraria sperimentale e' struttura dell'Universita'  di
Catania  per  la  sperimentazione  agraria  in  connessione  con   le
attivita'  didattiche  e  di  ricerca  del   Dipartimento   dell'area
scientifico-disciplinare di agraria. 
  2. L'Azienda agraria sperimentale gestisce, secondo  gli  indirizzi
del Consiglio di  amministrazione,  tutti  i  terreni  agricoli,  gli
immobili e le strutture ad essa assegnati  dall'Universita',  nonche'
gli impianti che vi insistono ed i macchinari e  le  attrezzature  di
proprieta' o comunque a disposizione. 
  3. Le attivita', il funzionamento e gli organi dell'Azienda agraria
sperimentale sono disciplinati da apposito regolamento. 
e' inserito il seguente art. 25-bis - Sistema bibliotecario di Ateneo 
  1. Il Sistema  bibliotecario  di  Ateneo  coordina  le  biblioteche
dell'Ateneo  al  fine  di  conservare,  valorizzare,  incrementare  e
gestire in  modo  unitario  il  patrimonio  bibliotecario-documentale
dell'Ateneo, ivi compreso quello della biblioteca digitale. 
  2. L'Universita' fa propri i principi dell'accesso alla letteratura
scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati  delle
ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la piu' ampia diffusione
possibile. 
  3.   Un   apposito   regolamento   disciplina   la    composizione,
l'organizzazione e il  funzionamento  del  Sistema  bibliotecario  di
Ateneo nonche' le modalita'  con  cui  le  strutture  scientifiche  e
didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo. 
e' inserito il seguente art. 25-ter - Sistema museale di Ateneo 
  1. Il Sistema museale  di  Ateneo  e'  l'insieme  coordinato  delle
strutture destinate  a  provvedere  alla  classificazione,  tutela  e
valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico
e scientifico dell'Ateneo. 
  2.  Il  sistema  museale  di  Ateneo  coordina  le   attivita'   di
salvaguardia e valorizzazione delle strutture che ospitano tali beni,
anche al fine di favorirne la piu' ampia fruizione a vantaggio  della
societa'; a tale fine,  collabora  con  gli  enti  e  le  istituzioni
locali, nazionali e internazionali. 
  3.   L'organizzazione,   il   funzionamento,   le   responsabilita'
scientifiche, direttive e gestionali del Sistema  museale  di  Ateneo
sono definite da apposito regolamento,  nel  rispetto  dell'autonomia
delle strutture dipartimentali. 
l'art. 26 e' abrogato 
l'art. 31, comma 4, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  4. Il regolamento  per  l'amministrazione,  la  contabilita'  e  la
finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e  patrimoniale
dell'Ateneo, nonche' l'attivita' negoziale dello stesso, nel rispetto
delle norme e dei principi  di  legge  in  materia  di  contabilita'.
Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui
risultati di gestione dell'Universita'. 
l'art. 32, comma 3, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti  in  materia  di
didattica e di ricerca, nonche' le loro modifiche, sono approvati dal
Senato accademico, a  maggioranza  assoluta  dei  propri  componenti,
previo  parere  favorevole  del  Consiglio  di   amministrazione,   a
maggioranza assoluta dei propri componenti. 
l'art. 35, comma 1, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  1. Il testo del presente Statuto e le sue  modifiche  sono  emanati
con decreto del rettore, conformemente alle norme di legge in materia
di adozione delle modifiche  statutarie,  ed  entrano  in  vigore  il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
l'art. 35, comma 2, e' abrogato; 
l'art. 36, comma 2, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  2.  Il  Senato  accademico  delibera  la  proposta  di  modifica  a
maggioranza assoluta. Su di  essa  esprimono  pareri  i  Consigli  di
dipartimento. Entro novanta  giorni  dalla  prima  deliberazione,  il
Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due
terzi, previo parere favorevole  del  Consiglio  di  amministrazione,
espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 
l'art. 37, comma 6, e' modificato e sostituito dal seguente: 
  6. Gli organi  individuali  e  i  membri  degli  organi  collegiali
continuano a svolgere le loro funzioni anche  dopo  la  scadenza  del
mandato, nei limiti previsti  dalle  norme  di  legge.  Nel  caso  di
interruzione  anticipata  del  mandato  di   componente   di   organi
collegiali, il nuovo eletto dura  in  carica  fino  alla  conclusione
naturale del mandato. 
e' inserito il seguente art. 42-bis -  Modifiche  sulla  composizione
degli organi collegiali. Norma transitoria 
  Le nuove disposizioni sulla composizione degli organi collegiali di
cui agli artt. 7, 8, 16, 18 e 19, non  si  applicano  ai  mandati  in
corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle stesse.